Pagamento ed esenzione del Canone Rai: che cosa c’è da sapere

12408

La scadenza per richiedere l’esenzione dal canone Rai arriverà a fine gennaio, ma questo è il momento giusto per chiarire tutti i dubbi che riguardano l’argomento: come si fa a pagare il canone senza utenza elettrica, visto che ora l’importo viene trattenuto in bolletta? Come pagare il canone scaduto? E soprattutto quale procedura bisogna seguire per non pagare il canone Rai se si rientra tra gli esenti?
Ecco la nostra piccola guida.

Pagare il Canone Rai senza bolletta

L’importo di 90 euro per il pagamento del canone viene da alcuni anni trattenuto automaticamente sulla bolletta di fornitura elettrica: vengono in pratica addebitate 10 rate da 9 euro ciascuna nelle bollette da gennaio a ottobre. Se tuttavia non esiste una bolletta di riferimento, il canone tv andrà pagato utilizzando il modello F24. I codici tributo introdotti dall’Agenzia delle Entrate per queste casistiche sono il “TVRI”, in caso di rinnovo dell’abbonamento, e il “TVNA”, per i nuovi abbonati.

Chi deve pagare il Canone Rai

Chiunque abbia in casa almeno un televisore deve pagare l’imposta sulla «detenzione di apparecchi atti alla ricezione di radioaudizioni televisive». Tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) sono soggette a canone, come ha chiarito una nota del 22/02/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni.

Chi guarda la TV attraverso il PC è esente dal Canone Rai

Un personal computer, se pur collegato in rete e in grado di permettere la visione di un programma radiotelevisivo via Internet, non è assoggettabili al canone: la visione infatti non avviene attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare.

Niente Canone TV per chi ha più di 75 anni e reddito inferiore a 8.000 euro

Chi compie 75 anni entro il 31 gennaio 2020 (anno per il quale si richiede l’esenzione) e ha un reddito che non arriva a 8 mila euro, ha diritto a non pagare il canone Rai. Chi festeggia dal 1° febbraio al 31 luglio può richiedere l’esonero solo per il secondo semestre.

Richiedere l’esenzione

Chi dunque non possiede apparecchi televisivi in nessuna delle proprie abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica e chi ha superato i 75 anni (reddito inferiore agli 8.000 euro) potrà presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile anche online: SCARICA MODULO

Termini per dichiarare la non detenzione della TV

Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:

– dichiarazione presentata entro il 31 gennaio dell’anno solare di riferimento, a partire dal 1º luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di riferimento;
– dichiarazione presentata dal 1º febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
– dichiarazione presentata dal 1º luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica.

Altri casi di esenzione: i diplomatici sono esenti dal Canone Rai

Per effetto di convenzioni internazionali, sono esenti dal pagamento del canone tv gli agenti diplomatici, i funzionari o gli impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali, i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia.

Come richiedere il rimborso del Canone Rai non dovuto

Per chi ha pagato pur avendo diritto all’esenzione esiste la possibilità di chiedere il rimborso del canone tv. L’istanza di rimborso del canone addebitato nella bolletta elettrica può essere presentata (dal titolare dell’utenza elettrica o dai suoi eredi) mediante l’apposito modello (clicca qui). In alternativa, l’istanza di rimborso può essere presentata, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino (TO).
L’invio può essere effettuato anche tramite posta elettronica, con la firma digitale, all’indirizzo [email protected]. E’ anche possibile recarsi in un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e consegnare a mano i documenti.

Se hai bisogno di maggiori informazioni rivolgiti a una delle nostre sedi sul territorio nazionale oppure visita il sito www.canone.rai.it