Il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata-Imprese con Ordinanza datata 29/04/2016, ha dichiarato nulli, vietando alla Banca la possibilità di escussione, i finanziamenti concessi dalla Banca Popolare cooperativa in violazione dell’art. 2358 cc per l’acquisto di azioni proprie, spettando fra l’altro alla banca-in forza del principio della vicinanza della prova (Cassazione 13553/2001)- l’onere probatorio in ordine al rispetto dei requisiti richiesti rispetto alla predetta norma.
Si tratta di un ricorso presentato in via d’urgenza ex art. 700 cpc, stante l’adozione da parte della Banca di iniziative rivolte al recupero di crediti di ingente importo, ovvero la richiesta di pagamento di saldi passivi di quattro conti correnti .
Con decreto inaudita altera parte, al fine di scongiurare conseguenze gravemente pregiudizievoli derivanti da imminenti richieste di rientri dagli ingenti scoperti generatesi sui conti correnti dei medesimi a seguito della concessione di finanziamenti o delle facoltà di sconfinamento, è stato inibito a Banca Popolare di Vicenza la richiesta di pagamento dei saldi passivi dei conti correnti.
Con conseguente instaurazione del giudizio di merito

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