Un caso di pratica commerciale scorretta da parte della compagnia di navigazione marittima Forship

Una sentenza del Tar del Lazio sulla trasparenza delle tariffe dei servizi di trasporto

 

Assoutenti si è interessata più volte del carattere ingannevole della pubblicità di alcune compagnie aeree e marittime, segnalando all’Antitrust casi di pratiche scorrette e realizzando un controspot al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di tenere sempre gli occhi bene aperti su certe offerte solo apparentemente convenienti (se vuoi saperne di più clicca qui ).

Una recentissima sentenza del Tar del Lazio, che ha esaminato il ricorso della società Forship nei confronti di una pronuncia dell’Antitrust, ci consente di affrontare di nuovo il tema della trasparenza delle tariffe dei servizi di trasporto.

Nel gennaio del 2009 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato [1] aveva sanzionato la Forship con una multa complessiva di 265.000 euro, di cui

-              175.000 euro per i messaggi pubblicitari riguardanti le tariffe per il trasporto di auto e passeggeri per la Sardegna e la Corsica e per mini crociere in Corsica (ad esempio “Super jackpot auto a un euro e supersconti su tutto il resto”), che enfatizzavano solo un aspetto dell’offerta, mettendo in secondo piano altre voci di costo che facevano lievitare in modo consistente il prezzo finale del biglietto;

-              90.000euro per la procedura di acquisto on line dei biglietti,che prevedeva una formula di silenzio–assenso per i servizi supplementari (assicurazione e ristorazione): tali voci erano infatti già impostate e l’utente – nel caso in cui non fosse interessato - doveva “deselezionarle” espressamente.

Nel luglio del 2010 il Tar del Lazio [2] ha confermato il giudizio dell’Agcm sull’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari, che contenevano informazioni incomplete o fuorvianti. La possibilità di ulteriori notizie presso le agenzie di viaggio o sul sito internet non sana l’illeceità del comportamento, in quanto il codice del consumo dispone che il messaggio pubblicitario deve contenere da subito tutti gli elementi utili per consentire una scelta consapevole da parte dell’utente.

Con riferimento alla procedura di acquisto dei biglietti via internet, il Tar ha ribadito la necessità di rispettare il regolamento n. 1008 del 2008 del Parlamento e del Consiglio europeo, che prevede un consenso espresso per i supplementi di prezzo opzionali (c.d. opt in) e che tale previsione si deve applicare anche per le voci di spesa accessorie; nel caso in esame, peraltro, la pratica contestata è precedente all’entrata in vigore della normativa comunitaria ed il Tar ha perciò annullato la sanzione di 90.000 euro comminata alla Forship.

 

27 luglio 2010



[1] Cfr. il procedimento PS1830 – provvedimento 19393 del 2009.
[2] Vedi sentenza della prima sezione n. 27458 del 2010.
Articolo del 27/07/2010