Agosto 2018: pausa, ma non vacanza, per le scadenze fiscali

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Pausa estiva per le scadenze fiscali, almeno per alcune, con sospensione dei termini dal 1 al 20 agosto. Questo mese la data più importante da segnare sul calendario sarà dunque quella del 20 agosto, giorno di adempimento per la seconda rata delle imposte sui redditi (Irpef, Ires e Irap) e della prima rata, con maggiorazione dello 0,40%.

Ma quali altre scadenze dovremo ricordare sotto l’ombrellone? Ecco un breve riepilogo (l’elenco completo si trova consultando lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate).

Ravvedimento operoso, 1 agosto

La proroga delle scadenze fiscali di agosto dovuta alla sospensione feriale dei termini non riguarda i termini per beneficiare del ravvedimento operoso.

Entro mercoledì 1° agosto 2018, chi è tenuto al versamento delle imposte sui redditi, o della prima rata, potrà regolarizzare il mancato o insufficiente versamento che era dovuto entro il 2 luglio 2018.

I titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento dell’imposta dovuta e della sanzione ridotta con ravvedimento operoso utilizzando il modello F24 telematico. Chi non ha partita IVA potrà pagare anche con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste o presso gli uffici delle Entrate.

Sanatoria ex frontalieri, 6 agosto

Il 6 agosto 2018 si avrà il termine per l’invio dell’istanza integrativa alla richiesta di accesso alla sanatoria per ex frontalieri ed ex AIRE (termine di scadenza per l’invio della domanda fissato al 31 luglio).
Con l’adesione alla voluntary disclosure ter, i contribuenti rientrati in Italia dopo aver svolto attività di lavoro autonomo o dipendente all’estero, possono regolarizzare gli importi non dichiarati versando il 3%, a titolo di imposte, sanzioni e interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016.

Imposte sui redditi, 20 agosto

Come detto in apertura, la scadenza per il versamento dell’Irpef, Ires e Irap e delle altre imposte sui redditi (come cedolare secca e contributi INPS) sarà il 20 agosto.
Ne saranno interessati coloro che devono versare la seconda rata così come quelli che hanno scelto di rimandare il versamento previsto il 2 luglio pagando la maggiorazione dello 0,40%

IRPEF

  • Titolari di partita Iva: versamento 3° rata Irpef a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017 e 3° rata acconto Irpef su redditi soggetti a tassazione separata non soggetti a ritenuta alla fonte.

  • Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

  • Versamento primo acconto Irpef 2018 e saldo 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

  • Adeguamento alle risultanze degli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

  • Versamento 2° rata Irpef a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e versamento 2° rata acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata con maggiorazione dello 0,40%.

IRES

  • Versamento 3° rata a titolo di saldo Ires 2017 e primo acconto 2018

  • Versamento saldo 2017 e primo acconto 2018 dell’Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

  • Versamento 2° rata a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 dell’Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

IRAP

  • Titolari di partita Iva: versamento 3° rata Irap a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017

  • Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 3° rata dell’Irap a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018

  • Irap: versamento primo acconto 2018 e saldo 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

  • Soggetti Ires: versamento saldo 2017 e primo acconto 2018 dell’Irap con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

  • Titolari di partita Iva: versamento 2° rata Irap a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

  • Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2° rata dell’Irap a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

    Iva, Inps e Irpef

Il 20 agosto 2018 è anche la scadenza per i sostituti d’imposta in relazione agli adempimenti periodici IVA, Inps e Irpef. I sostituti d’imposta i seguenti dovranno adempiere a:

  • versamento Irpef delle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate dai sostituti d’imposta su: redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di luglio 2018 comprensive di addizionali comunali e regionali; redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di luglio 2018, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente . Il codice tributo da utilizzare è 1040 con periodo di competenza 07/2018.

Con lo stesso modello F24 i sostituti d’imposta possono pagare anche i contributi Inps dovuti in relazione alle retribuzioni del mese di febbraio 2018.

La scadenza del 20 agosto 2018 comprende anche il versamento Iva: del mese di luglio 2018 per i contribuenti Iva mensili. In questo caso è necessario utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo 6007 nella sezione Erario; del secondo trimestre 2018 per i contribuenti Iva trimestrali. In questo caso è necessario utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo 6032 nella sezione Erario.

Elenchi Intrastat mensili, 27 agosto

Entro il 27 agosto 2018 i contribuenti operatori intracomunitari con obbligo mensile dovranno effettuare l’invio degli elenchi Intrastat, in modalità esclusivamente telematica.

Irpef e cedolare secca per non titolari di partita IVA, 31 agosto

Da ricordare anche l’ultimo giorno del mese: entro il 31 agosto 2018 i contribuenti non titolari di partita IVA sono tenuti al versamento dell’Irpef, della cedolare secca e delle addizionali:

  • 3° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,64%.

  • 2° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%;

  • 3° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,64%;

  • 2° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%.

  • 3° rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,64%;

  • della 2° rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%.